Nel caso in cui l’appalto si configuri come un cantiere temporaneo o mobile (Titolo IV del D.Lgs. 81/08) e cioè nel caso in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08, le imprese esecutrici dei lavori devono redigere il Piano Operativo di Sicurezza.
Questo documento valuta tutti i rischi dell’impresa edile che lavora in cantiere e consente di proporre le adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare per operare i lavori edili in sicurezza e in accordo alle disposizioni del Coordinatore della Sicurezza.
Il Piano per la Sicurezza e il Coordinamento (P.S.C) è un documento che serve a delineare la vita di un cantiere.
Esso è utile a delineare gli operatori e le imprese presenti in loco, l’entità dei lavori svolti, la pianificazione temporale e la valutazione dei rischi da interferenze tra i soggetti coinvolti nel lavoro.
Tutti i cantieri in cui sia presente più di una sola impresa necessitano della nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase Progettuale (C.S.P.) e di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), opportunamente scelti dal committente.
Le due figure, ricopribili anche dalla stessa persona, hanno il compito primario di coordinare e organizzare le misure di prevenzione e protezione adeguate nelle rispettive fasi di approntamento del cantiere ed esecuzione dei lavori.
Al C.S.P. sono inoltre riconducibili gli obblighi di redazione del P.S.C. e del Fascicolo Tecnico dell’opera, mentre il C.S.E. dovrà effettuare la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.