Per anni è stata una delle principali lacune della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro aveva l’obbligo di garantire la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, ma, salvo il caso del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP), non era previsto un percorso formativo obbligatorio dedicato alla sua figura. Quella più importante, a pensarci bene, probabilmente la più longeva e, quindi, quella più vicina alle situazioni aziendali, dalle più gestite alle più pericolose.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, questo scenario è cambiato. L’Accordo, emanato in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), introduce per la prima volta un obbligo formativo generalizzato per i datori di lavoro.
A oltre un anno dall’entrata in vigore, però, una domanda rimane aperta: le aziende si stanno davvero adeguando?
Un obbligo nuovo che riguarda quasi tutti i datori di lavoro
L’introduzione del corso obbligatorio rappresenta una delle principali innovazioni dell’Accordo.
L’obiettivo è quello di rafforzare la cultura della prevenzione partendo da chi organizza il lavoro, gestisce i rischi aziendali e assume le decisioni strategiche in materia di sicurezza.
L’Accordo prevede un percorso iniziale della durata minima di 16 ore, dedicato, tra gli altri temi:
- al quadro normativo in materia di salute e sicurezza
- all’organizzazione della prevenzione aziendale
- alla valutazione e gestione dei rischi
- agli obblighi e alle responsabilità del datore di lavoro
- alla promozione di una cultura della prevenzione
Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili è previsto inoltre un modulo aggiuntivo di 6 ore, dedicato agli obblighi specifici previsti dalla normativa sui cantieri.
Le aziende hanno tempo fino al 2027, ma se si tratta di cultura, deve partire da subito
L’Accordo prevede un periodo transitorio che concede ai datori di lavoro già in attività 24 mesi dall’entrata in vigore per frequentare il corso.
Tradotto in termini pratici, la scadenza è fissata a maggio 2027.
È probabilmente questa la ragione per cui molte imprese stanno ancora rimandando.
La sensazione diffusa è che “ci sia ancora tempo”. Una percezione comprensibile, ma che potrebbe trasformarsi in un problema organizzativo nei prossimi mesi.
Già in occasione di precedenti aggiornamenti normativi si è assistito a un forte incremento delle iscrizioni a ridosso delle scadenze, con difficoltà nel trovare disponibilità presso gli enti formatori e nel pianificare i corsi senza interferire con l’attività produttiva.
I dubbi interpretativi dimostrano che la norma è ancora in fase di assestamento
C’è un elemento che racconta bene lo stato attuale dell’applicazione dell’Accordo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito dei numerosi quesiti ricevuti da aziende, consulenti e operatori del settore, ha istituito un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero stesso, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Regioni, con il compito di fornire interpretazioni uniformi della nuova disciplina.
Successivamente sono state pubblicate anche le FAQ ufficiali, proprio per chiarire gli aspetti che avevano generato maggiore incertezza.
È un segnale significativo: la norma è ormai operativa, ma la sua applicazione pratica richiede ancora chiarimenti su diversi aspetti.
Anche gli esperti parlano di una fase di transizione
Le stesse criticità emergono dagli approfondimenti della dottrina specialistica.
Secondo Vitantonio Lippolis, in un contributo pubblicato su Diritto & Pratica del Lavoro e ripreso da Dottrina per il Lavoro, il nuovo Accordo rappresenta un vero punto di svolta perché riunisce e sostituisce i precedenti Accordi sulla formazione, definendo un sistema più organico e introducendo, tra le principali novità, proprio l’obbligo formativo per il datore di lavoro. Allo stesso tempo, l’autore evidenzia come la fase iniziale richieda particolare attenzione nell’interpretazione delle nuove disposizioni e nella loro applicazione operativa.
In altre parole, il sistema è ormai definito, ma aziende e professionisti stanno ancora assimilando le nuove regole.
Il datore di lavoro RSPP deve fare due percorsi distinti?
È uno dei quesiti più frequenti.
La risposta è sì.
La formazione del datore di lavoro introdotta dal nuovo Accordo non sostituisce quella prevista per il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP).
I due percorsi hanno finalità differenti:
- il corso da 16 ore riguarda il ruolo datoriale e la gestione complessiva della prevenzione
- il percorso del DL SPP abilita, invece, allo svolgimento diretto delle funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e mantiene contenuti specifici previsti dall’Accordo.
Chi ricopre entrambe le funzioni dovrà quindi adempiere a entrambi gli obblighi formativi.
L’aggiornamento diventa quinquennale
Concluso il corso iniziale, il datore di lavoro dovrà effettuare un aggiornamento ogni cinque anni, della durata minima di 6 ore.
L’obiettivo è mantenere aggiornate le competenze rispetto all’evoluzione della normativa, delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro.
Un cambiamento culturale, prima ancora che normativo
Il nuovo obbligo non nasce per aggiungere un ulteriore adempimento burocratico.
La logica dell’Accordo è diversa: rafforzare la capacità del datore di lavoro di governare la prevenzione, comprendere i propri obblighi e sviluppare una maggiore consapevolezza organizzativa.
Del resto, una parte rilevante degli infortuni sul lavoro non dipende soltanto dal comportamento del lavoratore, ma anche da decisioni organizzative, carenze nella valutazione dei rischi o nella pianificazione delle attività.
Investire sulla formazione di chi guida l’azienda significa quindi investire sulla qualità complessiva del sistema di prevenzione.
Conviene aspettare?
Dal punto di vista strettamente normativo, sì: il tempo per adeguarsi c’è.
Dal punto di vista organizzativo, probabilmente no.
Programmare oggi il percorso formativo permette, infatti, di:
- evitare la concentrazione delle iscrizioni a ridosso della scadenza del 2027
- scegliere con maggiore flessibilità date e modalità del corso
- verificare contemporaneamente anche gli altri obblighi formativi presenti in azienda
- trasformare un adempimento in un’occasione per rivedere il proprio sistema di gestione della sicurezza.
In questo senso, il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta molto più di un aggiornamento normativo: è un invito a mettere la cultura della prevenzione al centro dell’organizzazione aziendale.
Fonti
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e FAQ ufficiali.
- Vitantonio Lippolis, Accordo Stato-Regioni 2025: formazione per la sicurezza sul lavoro e nuovi obblighi, Diritto & Pratica del Lavoro (IPSOA), ripubblicato da Dottrina per il Lavoro.