La visita medica non è obbligatoria per tutti i dipendenti e non dipende dalle dimensioni dell’azienda.
Anche un’impresa con due lavoratori può dover nominare il medico competente. Al contrario, un’azienda più grande potrebbe avere alcune mansioni non soggette a sorveglianza sanitaria.
A stabilirlo sono i rischi ai quali ciascun lavoratore è concretamente esposto.
Che cos’è la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati a tutelare la salute dei lavoratori in relazione:
- ai rischi professionali
- all’ambiente di lavoro
- alle mansioni svolte
- alle modalità con cui viene organizzata l’attività.
Non coincide quindi con una generica visita di controllo. Serve a verificare se le condizioni di salute della persona siano compatibili con i rischi della mansione e a individuare precocemente eventuali conseguenze legate al lavoro.
Le visite vengono effettuate dal medico competente e sono organizzate a cura e a spese del datore di lavoro.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria deve essere attivata nei casi previsti dalla normativa e quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità.
Tra le situazioni più frequenti troviamo l’esposizione a: movimentazione manuale dei carichi, rumore oltre i livelli stabiliti dalla normativa, vibrazioni, agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni o mutageni, amianto, agenti biologici, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici, videoterminali utilizzati sistematicamente o abitualmente per almeno 20 ore settimanali, al netto delle pause, lavoro notturno, altre condizioni per le quali una norma specifica preveda il controllo sanitario.
La necessità può riguardare anche alcune mansioni per le quali devono essere verificati l’assenza di dipendenza da alcol o l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, secondo le disposizioni applicabili.
L’elenco non può essere considerato automatico. Per esempio, sollevare occasionalmente una scatola non comporta necessariamente l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Occorre valutare peso, frequenza, postura, durata dell’attività e condizioni operative.
Chi deve fare la visita medica?
Devono sottoporsi alla visita i lavoratori esposti ai rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
All’interno della stessa azienda, quindi, potrebbero esserci:
- lavoratori soggetti a visita medica
- lavoratori non soggetti
- lavoratori sottoposti a protocolli sanitari differenti
In un’impresa manifatturiera, per esempio, gli addetti alla produzione potrebbero essere esposti a rumore, sostanze chimiche o movimentazione dei carichi. Gli impiegati amministrativi potrebbero invece essere soggetti a sorveglianza sanitaria soltanto se utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali.
La decisione non deve essere presa in base al nome della mansione. “Magazziniere”, “operaio” o “impiegato” sono definizioni troppo generiche: bisogna osservare le attività realmente svolte.
È sempre obbligatorio nominare il medico competente?
No. Il medico competente deve essere nominato quando sono presenti lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria oppure negli altri casi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La valutazione parte dal DVR. Il datore di lavoro, con il supporto del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, deve individuare i rischi presenti. Quando viene nominato, il medico competente collabora alla valutazione e definisce il protocollo sanitario sulla base dei rischi specifici.
Il datore di lavoro deve poi inviare i lavoratori alle visite entro le scadenze indicate e vigilare affinché nessuno venga assegnato a una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria senza il necessario giudizio di idoneità.
Quali visite possono essere previste?
La sorveglianza sanitaria può comprendere diverse tipologie di visita.
Visita preventiva
Viene effettuata prima di assegnare il lavoratore alla mansione a rischio. Serve a verificare l’assenza di controindicazioni e può essere svolta anche in fase preassuntiva.
Visita periodica
Controlla nel tempo lo stato di salute del lavoratore. La periodicità viene normalmente stabilita dal medico competente in funzione dei rischi e delle condizioni della persona. Non è quindi corretto ritenere che tutte le visite debbano necessariamente essere annuali.
Visita per cambio di mansione
È prevista quando il lavoratore viene destinato a un’attività con rischi differenti e occorre verificare la sua idoneità al nuovo incarico.
Visita richiesta dal lavoratore
Il lavoratore può chiedere di essere visitato quando ritiene che un problema di salute sia collegato ai rischi professionali o possa peggiorare a causa dell’attività svolta. La richiesta viene valutata dal medico competente.
Visita dopo un’assenza superiore a 60 giorni
Per i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, dopo un’assenza superiore a 60 giorni continuativi per motivi di salute il medico competente valuta se sia necessaria una visita prima della ripresa della mansione.
Non tutti i lavoratori assenti per oltre 60 giorni devono quindi essere visitati automaticamente: l’obbligo riguarda chi è soggetto a sorveglianza sanitaria e la visita viene effettuata quando il medico competente la ritiene necessaria. Il Ministero del Lavoro ha confermato che questa previsione riguarda soltanto i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Visita alla cessazione del rapporto
È prevista soltanto nei casi espressamente indicati dalla normativa, per esempio in relazione ad alcune esposizioni professionali.
Che cosa stabilisce il medico competente?
Al termine della visita, il medico competente esprime un giudizio relativo alla mansione specifica. Il lavoratore può risultare: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente non idoneo, permanentemente non idoneo.
Una limitazione non coincide necessariamente con l’impossibilità di lavorare. Può indicare, per esempio, che la persona non deve sollevare carichi oltre un determinato peso o svolgere una particolare operazione.
Il datore di lavoro deve rispettare il giudizio e, in caso di inidoneità alla mansione specifica, valutare l’assegnazione ad attività compatibili con lo stato di salute del lavoratore.
Il datore di lavoro può conoscere la diagnosi?
No. Il medico competente comunica al datore di lavoro il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni o limitazioni da rispettare, ma non la diagnosi.
Le informazioni sanitarie sono contenute nella cartella sanitaria e di rischio e devono essere gestite nel rispetto del segreto professionale e della normativa sulla protezione dei dati personali.
Il datore di lavoro deve sapere se la persona può svolgere quella mansione e a quali condizioni. Non deve conoscere la patologia che ha determinato il giudizio.
Che cosa succede se la visita medica non viene fatta?
Se la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, il datore di lavoro non può adibire il lavoratore alla mansione a rischio senza il giudizio di idoneità.
Il mancato invio alle visite, l’assenza del medico competente quando necessario o il mancato rispetto delle prescrizioni possono determinare sanzioni e, soprattutto, lasciare il lavoratore esposto a un rischio non adeguatamente controllato.
Anche il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari disposti nei casi previsti dalla legge.
Come capire se la propria azienda deve attivarla?
Le domande da cui partire sono quattro:
- Il DVR individua rischi per i quali la legge prevede la sorveglianza sanitaria?
- Tutte le mansioni sono descritte in modo aggiornato?
- È chiaro quali lavoratori siano concretamente esposti?
- Le visite e i giudizi di idoneità rispettano le scadenze indicate dal medico competente?
La risposta non può essere ricavata soltanto dal codice ATECO o dal numero dei dipendenti. Serve una valutazione delle attività reali.
Softer Sicurezza supporta le aziende nella valutazione dei rischi e nell’organizzazione della sorveglianza sanitaria. Contattaci per verificare se la nomina del medico competente è obbligatoria e quali lavoratori devono essere sottoposti a visita.