Nove dipendenti, un laboratorio, un piccolo ufficio e nessun reparto particolarmente complesso. È facile pensare che, in una realtà di queste dimensioni, la gestione della sicurezza sul lavoro possa essere ridotta a pochi adempimenti.
La normativa, però, non funziona così.
Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si applica anche alle micro e piccole imprese. Il numero dei lavoratori può consentire alcune procedure semplificate, ma non elimina gli obblighi fondamentali del datore di lavoro.
La prima distinzione da fare è quindi molto semplice: un’azienda con meno di 10 dipendenti può avere un’organizzazione della sicurezza più snella, ma deve comunque valutare i rischi, formare le persone e adottare tutte le misure necessarie per proteggerle.
Un’azienda con meno di 10 dipendenti deve avere il DVR?
Sì. Anche un’azienda con uno, due o cinque lavoratori deve effettuare la valutazione dei rischi e predisporre il Documento di valutazione dei rischi, il DVR.
La vecchia possibilità di autocertificare l’avvenuta valutazione non è più utilizzabile dal 2013. Le imprese che occupano fino a 10 lavoratori possono invece redigere il documento seguendo le procedure standardizzate previste dal Ministero del Lavoro.
Attenzione alla differenza: una procedura standardizzata non è una valutazione ridotta o generica. È un modello guidato attraverso il quale l’azienda deve comunque descrivere attività, ambienti e mansioni; individuare tutti i pericoli presenti; valutare i rischi ai quali sono esposti i lavoratori; indicare le misure di prevenzione e protezione adottate; definire un programma di miglioramento; attribuire compiti e responsabilità.
Il modello può essere utilizzato dalle imprese fino a 10 lavoratori, con alcune esclusioni legate alla particolare pericolosità dell’attività. La responsabilità della valutazione resta in ogni caso del datore di lavoro.
Un DVR copiato da un modello trovato online, nel quale compaiono mansioni o attrezzature che l’impresa non possiede, non assolve correttamente l’obbligo. Il documento, ovviamente, deve rappresentare ciò che succede davvero in azienda.
Quali rischi deve valutare una piccola impresa?
Dipende dall’attività svolta, non dal numero dei dipendenti.
Un ufficio con quattro persone e un’officina con quattro addetti hanno la stessa dimensione, ma rischi completamente differenti. Nel primo caso potranno essere centrali l’uso dei videoterminali, l’ergonomia, lo stress lavoro-correlato e la gestione delle emergenze. Nel secondo entreranno in gioco macchine, rumore, sostanze chimiche, movimentazione dei carichi, saldatura, attrezzature e dispositivi di protezione individuale.
Il DVR deve inoltre essere riesaminato quando cambiano il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro, vengono introdotte nuove attrezzature, si verificano infortuni significativi oppure la sorveglianza sanitaria segnala la necessità di intervenire.
Quali figure della sicurezza servono sotto i 10 dipendenti?
Anche una microimpresa deve costruire il proprio sistema di prevenzione.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
L’azienda deve avere un RSPP. L’incarico può essere affidato a un professionista esterno oppure, nei casi consentiti dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, può essere svolto direttamente dal datore di lavoro.
La scelta di un RSPP esterno non trasferisce però tutte le responsabilità. La valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP sono obblighi che rimangono in capo al datore di lavoro.
Se il datore di lavoro decide di ricoprire personalmente il ruolo, deve seguire anche il percorso formativo previsto per il datore di lavoro-RSPP.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
I lavoratori hanno diritto a essere rappresentati sui temi della salute e della sicurezza.
Nelle aziende fino a 15 lavoratori l’RLS viene normalmente eletto direttamente dai lavoratori. Se non viene individuato internamente, può intervenire il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, l’RLST, secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dal sistema territoriale di riferimento.
Il datore di lavoro deve consultare l’RLS o l’RLST nei casi previsti, anche durante il processo di valutazione dei rischi.
Addetti alle emergenze
Devono essere individuati gli addetti:
- al primo soccorso
- alla prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
Il loro numero deve essere adeguato all’organizzazione aziendale. Non basta formare una sola persona se quella persona lavora part-time, è spesso fuori sede o potrebbe essere assente per ferie o malattia.
Nelle realtà molto piccole anche il datore di lavoro può assumere questi incarichi, se ne ricorrono le condizioni e dopo aver frequentato la formazione prevista.
Medico competente
Il medico competente non deve essere nominato automaticamente in ogni azienda con dipendenti. La nomina diventa obbligatoria quando la valutazione evidenzia rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
Può accadere, per esempio, in presenza di: movimentazione manuale dei carichi, esposizione significativa a rumore o vibrazioni, utilizzo del videoterminale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle pause, agenti chimici o altri rischi disciplinati dalla normativa, lavoro notturno, mansioni soggette ai controlli relativi ad alcol o sostanze stupefacenti, nei casi previsti.
È quindi il rischio effettivo, non la dimensione dell’impresa, a determinare la necessità della sorveglianza sanitaria.
Quale formazione deve fare, quindi, una piccola azienda?
Il numero ridotto dei dipendenti non riduce la durata dei corsi.
Ogni lavoratore deve ricevere una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica collegata al livello di rischio:
- 4 ore per le attività a rischio basso
- 8 ore per le attività a rischio medio
- 12 ore per le attività a rischio alto
La durata complessiva iniziale è quindi di 8, 12 o 16 ore. La formazione specifica deve essere costruita considerando le mansioni e i rischi ai quali la persona è realmente esposta.
Possono inoltre essere necessari corsi per: preposti, dirigenti, RLS, addetti antincendio, addetti al primo soccorso, utilizzatori di particolari attrezzature, lavori in quota e impiego di DPI di terza categoria, ambienti confinati o sospetti di inquinamento, altre attività disciplinate da norme specifiche.
La formazione deve essere effettuata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del cambiamento di mansione o dell’introduzione di nuovi rischi, attrezzature, tecnologie o sostanze.
Anche il datore di lavoro deve frequentare un corso?
Sì. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto uno specifico percorso formativo per tutti i datori di lavoro.
Il corso ha una durata minima di 16 ore e comprende gli aspetti giuridici, organizzativi e gestionali della sicurezza. Per il datore di lavoro dell’impresa affidataria che opera nei cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo di almeno 6 ore.
I datori di lavoro devono concludere il nuovo percorso entro il termine transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. L’aggiornamento è quinquennale e ha una durata minima di 6 ore.
Se il datore di lavoro svolge anche direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, il corso da datore di lavoro non è sufficiente: deve completare anche il modulo comune da 8 ore previsto per il ruolo di datore di lavoro-RSPP ed eventuali moduli tecnici integrativi legati al settore. L’aggiornamento specifico per questo ruolo è di almeno 8 ore ogni cinque anni.
Quali altri obblighi deve rispettare l’impresa?
DVR e corsi non esauriscono la gestione della sicurezza. Il datore di lavoro deve anche: informare e addestrare i lavoratori, consegnare DPI adeguati e controllarne l’utilizzo, mantenere sicuri ambienti, impianti e attrezzature, organizzare primo soccorso, antincendio ed evacuazione, predisporre le procedure necessarie, effettuare manutenzioni e verifiche periodiche, comunicare all’INAIL gli infortuni nei casi previsti, elaborare il DUVRI quando affida lavori, servizi o forniture che possono generare rischi da interferenza, verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici e lavoratori autonomi, impedire che un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria svolga la mansione senza il necessario giudizio di idoneità, aggiornare nel tempo le misure di prevenzione.
Il Ministero del Lavoro ricorda inoltre che la riunione periodica obbligatoria prevista dall’articolo 35 riguarda le aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori. Sotto questa soglia viene meno l’obbligo annuale, non la possibilità di convocare una riunione quando sia utile o venga richiesta nei casi previsti.
Come si contano i lavoratori?
La soglia dei 10 non coincide sempre con il semplice numero di persone presenti nella busta paga di un determinato mese.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce criteri specifici per il computo dei lavoratori e prevede inclusioni, esclusioni o modalità particolari per alcune categorie. Prima di applicare una semplificazione legata alle dimensioni aziendali è quindi opportuno verificare il conteggio sulla base dell’articolo 4 del decreto.
C’è poi un aspetto ancora più importante: anche quando una persona non rientra nel computo utile per determinare la dimensione dell’impresa, può continuare a essere destinataria delle tutele previste dalla normativa.
Checklist: che cosa deve controllare un’azienda fino a 10 lavoratori?
Una prima verifica può partire da queste domande:
- Il DVR descrive le attività che svolgiamo oggi?
- Sono state considerate tutte le mansioni?
- L’RSPP è stato formalmente nominato?
- È presente un RLS oppure facciamo riferimento all’RLST?
- Gli addetti antincendio e primo soccorso garantiscono una copertura effettiva?
- La formazione dei lavoratori è completa e aggiornata?
- Il datore di lavoro ha verificato i propri nuovi obblighi formativi?
- Eventuali preposti hanno ricevuto la formazione prevista?
- È necessario nominare il medico competente?
- I DPI sono adeguati, consegnati e utilizzati?
- Macchine, impianti e attrezzature sono sottoposti ai controlli necessari?
- Sono state gestite le interferenze con fornitori e appaltatori?
- Assunzioni, nuove mansioni o cambiamenti organizzativi sono stati valutati?
Se una o più risposte non sono chiare, il problema non è necessariamente la mancanza di un documento. Potrebbe mancare un pezzo dell’intero sistema di prevenzione.
Softer Sicurezza affianca le piccole imprese nella valutazione dei rischi, nell’organizzazione degli adempimenti e nella formazione di datori di lavoro, lavoratori e figure della sicurezza.
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